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Leva fiscale e leva finanziaria: cartolarizzazione dell’agevolazione fiscale Covid e vincoli europei.

Nasce dall’emergenza Covid un nuovo connubio tra strumenti apparentemente distonici al fine di recuperare il gap di liquidità che la sosta forzata ha determinato in economia.

La pandemia non è stato un evento calamitoso in senso classico, circoscritto sul territorio, ma indiscutibilmente qualcosa di profondamente diverso. A tale spiazzante ondata di devastazione umana ed economica non è possibile pensare di poter opporre strumenti, definizioni e risposte tipiche della fiscalità emergenziale, per come oggi conosciuta. Ci si attende, da cittadini, ma anche da professionisti vicini per natura alla vita delle imprese, risposte straordinarie nella loro capacità di visione di lungo periodo, ma credo soprattutto, straordinarie nella capacità di concreta e veloce realizzazione. La macchina organizzativa deve infatti dare risposte efficaci alla necessità di liquidità e di accesso al credito, pena l’annientamento del tessuto connettivo dell’economia.

In questo contesto, caratterizzato da scarsità di mezzi adeguati, la risposta del legislatore dell’emergenza ha immaginato di convertire il risparmio di imposta in titolo circolabile, adattando una risposta tipica del mercato finanziario (la cartolarizzazione) all’istituto dell’agevolazione fiscale.

L’agevolazione fiscale è stata diffusamente declinata nelle forme del credito d’imposta.

L’escussione fiscale su fatti economici ed atti giuridici è stata infatti ammortizzata mediante la concessione di un credito d’imposta in quota percentuale al beneficio realizzabile. Beneficio che è stato concesso in proporzione al danno causato dal Covid che la manovra intende in qualche modo risarcire. Questo meccanismo sterilizza l’incidenza sul calcolo dell’imposta a regime, che rimane invariato, contestualmente valorizzando il correlativo beneficio fiscale che verrà riscosso in dichiarazione, sul coacervo. Generalmente, ma non necessariamente, questo recupero si associa ad una diluizione del tempo di rientro, in questo modo realizzandosi una vera e propria “cartolarizzazione” del diritto di credito (d’imposta), in modalità perfettamente sovrapponibile a ciò che accade all’ammortamento di un mutuo.

Il beneficio d’imposta diventa in questo modo un fatto finanziario.

In alcune ipotesi innovative, estremizzando al massimo il concetto di cartolarizzazione, al credito d’imposta è stato attribuito il valore cartolare della trasferibilità, seppur condizionata e non totalmente libera. Tale evoluzione non si spinge ad attribuire al credito (d’imposta) la libertà di circolazione tipica dei titoli di credito (cambiali ed assegno), purtuttavia sposta in avanti, in maniera evidente, il limite, consentendone la conversione in valore, e sopratutto spersonalizzando il beneficio fiscale dal soggetto titolare del beneficio concesso.

L’influenza della legislazione europea nella scelta di cartolarizzare il debito fiscale.

In realtà, la scelta del legislatore dell’emergenza non appare una libera determinazione. Essa riflette, in un modo assai invasivo e pregnante, il vincolo nascente dalla legislazione europea. Illuminante, sul punto, la lettura della “Comunicazione della Commissione Europea” datata 19.3.2020, intitolata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Il documento è una presa d’atto che la pandemia “comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie”. Da tale consapevolezza, se ne deduce la necessità di un sostegno mirato “per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati”.

Il legislatore comunitario, però, ha in gran conto l’equidistanza che deve sussistere tra sostegno e sussidio, nonchè la particolare attenzione che il regolatore deve imporsi nel mantenere ben saldo il limite del vincolo all’aiuto di stato, affinchè “le condizioni di parità rimangano intatte”. E’ un concetto di ferrea applicazione, ben noto ai paesi di tradizione più liberista del nostro; assai rispettato, molto più che dal nostro, che dell’assistenzialismo statalista ne ha fatto una bandiera. In buona sostanza, secondo una lettura rigorosa del Keynes più liberale, le regole ferree del supporto economico non costituiscono l’occasione per una alterazione del mercato.

La manovra è innovativa e concettualmente interessante, pur con correlative criticità facilmente immaginabili.

L’innesto di natura finanziaria sul meccanismo del tributo lascia inalterata la pressione fiscale, non introducendo ipotesi di variazione in diminuzione dell’imposizione a regime. La riduzione è riconosciuta a fatti e soggetti specifici e contingenti, ed in quanto tali, destinati ad esaurire gli effetti nel termine disposto.

Ovviamente tale approccio apparirà insufficiente (ed invero tale è la diffusa critica, proveniente sia dall’utente finale che dalla politica). Ed effettivamente insufficiente è, laddove in realtà la pandemia e gli strumenti assunti potessero essere intesi quali strumenti straordinari per riequilizzare situazioni compromesse non già dal Covid, bensì da visissitudini gestionali radicate se non cronicizzate.

Nel documento sopra richiamato, la Commissione Europea, segnatamente al punto 3, “definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli stati membri a norma dell’art.107 paragrafo 3 lettera b) del TFUE”.

L’orizzonte del divieto dell’indebita concessione di aiuti di stato è evidente.

L’art.26 del DL 34/2020 cd decreto rilancio: una norma scritta dal legislatore europeo.

Si tratta di misure rivolte ad una platea di imprese che rivestono la qualifica di società di capitali, già connotate da forte presenza economica, che nel 2019 abbiano rilasciato un fatturato che varia da cinque/dieci a cinquanta milioni; e che, stante intercorsa diminuzione dello stesso nei mesi Covid nell’ammontare non inferiore al 33%, possono godere della concessione di un rilevante ammontare di credito di imposta sulle delibere di aumento di capitale debitamente sottoscritte e versate; uguale beneficio è concesso al singolo sottoscrittore; possono emettere titoli di debito che verranno sottoscritti da un fondo apposito denominato Fondo patrimonio PMI affidato ad Invitalia, con ciò quindi accedendo a finanza agevolata da rimborsare nel termine di sei anni, con ampia possibilità di utilizzo di risorse appunto fiscali/finanziarie per strutturarsi.

Il cennato articolo precondiziona adozione di tali benefici ad un range di requisiti assai stringenti tra i quali spicca il comma 2 lettera b) a tenore del quale le imprese societarie devono trovarsi “in situazione di regolarità contributiva e fiscale”. L’insieme delle precondizioni di accessibilità, come anche il dettaglio dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sono stati pedissequamente copiati ed integralmente mutuati dalla raccomandazione europea, segnatamente al punto 3.1. Tutto ciò, si immagina, per ovviare ai rischi di imputazione dell’aiuto di stato esuberante dai limiti stringenti del verbo comunitario.

E’ certo che la forza contrattuale del legislatore nazionale si palesava assai fragile, fiaccata dal tragico effetto congiunto delle istanze antieuropee e delle politiche populiste. E’ parimenti vero che i vincoli alla politica nazionale si sono manifestati in misura opprimente, stante che la ratio del sostegno, ossia il lockdown da Covid, avrebbe potuto (probabilmente avrebbe dovuto) richiedere risposte tarate sui diversi stati di fatto dello stato richiedente.

Ma ciò avrebbe necessitato riconoscere che la discriminazione qualitativa delle soluzioni non confligge, anzi si coordina, con il rispetto del principio di uguaglianza. Anche a livello comunitario.