
Cosa è l’improvvisazione?
Secondo Derek Bailey, compianto chitarrista inglese, autore di un testo fondamentale di cultura jazzistica intitolato “Improvvisazione. Sua natura e pratica in musica”, essa è “la celebrazione dell’attimo“.
Per Steve Lacy, sassofonista, è invece “stare sempre sul confine dell’ignoto pronti al salto“.
Al confine del buio, sul limitare del baratro, in equilibrio sul filo, è come ci si sente a leggere CTP/Catania n. 4462/8/2020. E’ uno straniante senso di mancamento, di vertigine; una esperienza mistica, insomma.
La fattispecie. Si tratta di un ricorso avverso tasse automobilistiche per un importo di euro 457,25. Stante il valore, è con tutta evidenza un ricorso con valore di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art.17 bis. Il ricorrente, assumendo la illegittimità della notificazione, notifica il ricorso a mezzo pec in data 30.1.2018 e lo deposita in data 30.5.2018, in piena tempestività.
Rileva incredibilmente il Giudicante, dopo aver testualmente citato l’art. 22 comma 1 del d.lsg. 546/90, che il ricorso deve considerarsi inammissibile per violazione della norma citata, in quanto depositato “ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla sua notificazione”. Un lampo. Un bagliore di luce tra le tenebre notturne.
E, a comprova che il dictum sia frutto di meditata ermeneutica, così prosegue “Nè può venire in soccorso del ricorrente il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art.17 bis, comma 3 d.lgs. n.546/1992 (dallo stesso invocato nella memoria illustrativa), atteso che agli atti non risulta presentato, ai sensi del citato articolo, alcun reclamo; nè, d’altro canto, può ritenersi che, dopo la novella di cui all’art.9, comma 1, lett.l) d.lgs. n.156/2015, “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo” anche in assenza di una espressa volontà manifestata in tal senso dal ricorrente (NDR: ed invece è proprio così!!!), chè una tale interpretazione determinerebbe un’abrogazione tacita dell’art.22 comma 1 d.lgs n.546/1992 (NDR: perchè mai, di grazia???), pur in assenza di una univoca volontà in tal senso del legislatore, che anzi ha aggiunto il nuovo istituto del reclamo lasciando inalterato l’ordinario regime ex art. 22 comma 1, cit. .”
Come è universalmente noto, il ricorso, per le controversie sotto soglia, ha anche valore di reclamo. La procedura amministrativa obbligatoria volta alla composizione della lite, che si instaura per prescrizione normativa senza necessità di ulteriore richiesta apposita, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi novanta giorni fissati per la conclusione della stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria.
Orbene, ogni linguaggio sottintende un errore, ed anche il linguaggio giuridico sottintende quindi anche di essere inteso in modo errato. Tuttavia il caso che ci occupa (invero senza alcuna sufficiente necessità…), manifesta la volontà dell’interprete di esuberare il proprio ruolo, ed abbracciare la “missione” espressiva, secondo visione autonoma, originale e creativa. Ed infatti, proprio in ragione della “novità della questione”, il ricorrente è stato graziato dalla rifusione degli oneri di giudizio.
Ma qui non ci imbattiamo in un caso di interpretazione creativa, intesa come quella che fornisce una delle interpretazioni possibili di ciò che non è precisamente determinato nella norma.
Il ricorso con valore di reclamo funziona proprio così. Lo stabilisce la legge. Si studia all’Università. Per questa alfabetizzazione, sarebbe sufficiente la cura della lettura dei manuali di diritto processuale tributario.
Perchè, ci insegna Bailey, “la capacità di improvvisare dipende in primo luogo dalla conoscenza”. Ecco.