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Marebonus Tirrenia-Cin, una ordinaria vicenda di mala gestio all’italiana.

Le aspettative di centinaia di aziende di autotrasporto che hanno confidato sul ribaltamento dei contributi Marebonus per le annualità 2019 e 2020 sono a rischio a causa delle note vicende societarie che riguardano la società di armamento Tirrenia Cin.

Gli imprenditori dell’autotrasporto, che, imbarcando i semirimorchi, hanno investito nell’intermodalità e nel benessere dell’ambiente, dirottando sulle vie d’acqua il proprio traffico merci su gomma, si trovano oggi a fronteggiare il serissimo pericolo di veder sfumate le legittime aspettative di portare a compensazione od a sconto i costi sui tragitti già effettuati.

La struttura normativa dell’agevolazione risponde a strette direttive della Commissione europea, che ha posto paletti rigorosi per la concessione dell’autorizzazione al rilascio di agevolazioni che si pongono in potenziale conflitto con la normativa comunitaria che contrasta gli aiuti di stato.

L’adozione del programma agevolativo, concretizzato in Italia con il comma 647 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2016 (legge 208/2015), trova legittimazione nella decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l’aiuto di stato SA.44628.

Il rigido recinto del vincolo comunitario presuppone il rispetto di condizioni soggettive assai stringenti in capo alle società armatrici che godono dell’agevolazione e che ne devono ribaltare gli effetti in capo agli utilizzatori finali. Tra queste, il decreto 13 settembre 2017 n. 176 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze espressamente prevede, all’art. 5 comma 2 lettera d), che le società armatrici beneficiarie non siano “…sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa’, o concordato preventivo senza continuita’ aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti…”.

Ad oggi lo status societario di Tirrenia spa, oggi Cin, sembra proprio non garantire la piena legittimità del godimento dell’aiuto concesso.

E tuttavia.

Il soggetto gestore previsto dall’art 3 del regolamento, la Ram spa, ha effettuato con tempestività l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui all’art.16? Ha verificato senza indugio la persistenza dei requisiti? E, in caso di assenza degli stessi, costituendo ciò causa di revoca, ha avviato con pubblica evidenza le procedure per la declaratoria di decadenza dal contributo nonché l’eventuale recupero dello stesso, ove illegittimamente attribuito, secondo quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento?

Ed ancora.

Tirrenia-Cin ha informato con tempestività le imprese clienti di non trovarsi più nel possesso delle condizioni di legge per il godimento del contributo? Ha informato le imprese clienti della circostanza (ove mai realizzatasi) che la società di gestione avesse avviato la procedura di revoca? Insomma, della circostanza che i trasporti da costoro effettuati non avrebbero potuto godere del ribaltamento del contributo?

Ed i commissari giudiziali, oggi impegnatissimi nell’attività di diffida ai fini del recupero delle fatture a suo tempo emesse e per prassi gestionale compensate con le quote di contributo ribaltato sui servizi di trasporto 2018-2020, hanno mai avvisato le imprese clienti che il contributo da costoro invocato ed atteso non sarebbe stato mai ribaltato e mai compensato, in tal guisa consentendo che la società armatrice da loro amministrata godesse di un traffico merci (e quindi di ricavi) che diversamente non avrebbe mai potuto e dovuto capitalizzare?

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Per conto di una cordata di autotrasportatori, costituitisi in gruppo di pressione, abbiamo avviato una richiesta formale a Ram spa ed agli Enti regolatori per conoscere lo stato delle procedure adottate rispetto ai provvedimenti concessori.

Contestualmente stiamo avviando azioni di rivalsa nei riguardi di Tirrenia-Cin per tutelare chi ha confidato, senza colpa, sulla concessione di benefici che allo stato degli atti si palesano di assai improbabile realizzazione.