Categorie
Diritto Tributario Skills

Ristretta base: l’esposizione in bilancio degli utili accertati vince la presunzione di distribuzione.

La sentenza n. 7325/2021 della CTP/Catania ha disposto l’annullamento di un avviso di accertamento emanato da Agenzia delle Entrate per il recupero della ritenuta alla fonte su utile occulto presuntivamente oggetto di distribuzione, emerso a seguito di verifica nei confronti di una società a ristretta base familiare, assumendo che l’esposizione integrale degli utili oggetto di accertamento nel bilancio della società costituisce prova contraria sufficientemente valida a vincere la presunzione di distribuzione.

La fattispecie.

Agli esiti di una attività di verifica, GDF emetteva e notificava PVC. Sussistendone i presupposti, la convenienza economica e l’opportunità (ossia la necessità di ottenere il dissequestro penale di somme vincolate alla rifusione del profitto del reato) la società contribuente aderiva alla definizione integrale del cennato PVC ai sensi e per gli effetti dell’art.1 del decreto 119/2018, per tutti gli anni d’imposta oggetto di recupero.

Come è noto, la “rottamazione” presupponeva l’onere di depositare una dichiarazione integrativa, che ricalcolasse l’imponibile integrandolo con il maggior utile accertato, conseguentemente esponendo il debito fiscale oggetto di recupero.

Essendosi determinata al compimento di tali adempimenti, l’assemblea della società deliberava delegando l’amministratore a predisporre e presentare le dichiarazioni integrative richieste dalla norma, nonchè ad appostare nel bilancio di esercizio relativo all’annualità di accertamento e di definizione l’ammontare complessivo di utile accertato, quale presupposto logico giuridico (oltrechè contabile) del debito per imposte che si accingeva ad esporre.

Tale correzione è stata realizzata mediante il deposito del bilancio di esercizio relativo all’anno d’imposta 2019, nel cui contesto gli utili accertati in seno al PVC sono stati esposti integralmente (quindi per tutte le annualità oggetto di di “rottamazione”) appostandoli a riserva di utile disponibile ma non distribuibile.

Il giudizio.

Seppur oggetto di definizione, Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione con distinti avvisi di accertamento, alla società, per la componente relativa alla ritenuta alla fonte presuntivamente non effettuata e versata, e, parallelamente al socio di maggioranza, il maggior utile accertato, assumendone presuntivamente la occulta distribuzione.

La Commissione Tributaria risolveva il giudizio con la sentenza citata, assumendo in punto di fatto che la società contribuente, dichiarando l’inclusione nel proprio bilancio di esercizio degli utili oggetto di accertamento, “introduce una prova contraria, attraverso l’integrazione di fonti di prova sufficientemente valide” che sconfessa la ripartizione degli utili presunta dall’Ufficio, cui “l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di rispondere, introducendo elementi positivi di dimostrazione dell’avvenuta distribuzione (ulteriori, ovviamente, rispetto alla presunzione)” e conclude affermando che, nel caso in esame, “può essere vinta la presunzione di distribuzione, avendo la ricorrente fornito plausibile argomento in ordine alla non distribuzione dei maggiori ricavi”.

Qualche riflessione.

Inutile rammentare, trattandosi di fattispecie nota e diffusissima, come l’accertamento avversato trovi supporto nei consueti argomenti a sostegno, ossia vincolo di complicità tra i membri di una comunità ristretta; sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art.38 comma 3 del DPR 600/73; gestione patologica della distribuzione degli utili, che in quanto tale, non necessiterebbe di apposita deliberazione in quanto realizzatasi in forma dissimulata, proprio al fine di rimanere occulta ed ignota al fisco.

Parimenti note sono le doglianze della dottrina più garantista, a tenore della quale si rileva che la presunzione, tutta di matrice giurisprudenziale e quindi non codificata normativamente, inverte l’onere della prova manipolando la regola di cui all’art.2697 c.c..

Nei fatti i difensori sanno che l’avallo sistematico della giurisprudenza finisce per omologare la presunzione giurisprudenziale alla presunzione legale, come se, per intenderci, fosse un precetto a giustificare l’eccezione alla regola e non invece una mera ricostruzione ermeneutica.

Il Giudice tributario, nel caso che ci occupa, ha valorizzato il fatto dell’avvenuta contabilizzazione e della successiva esposizione a riserva di bilancio disponibile ma non distribuibile come sufficientemente adeguato a contrastare la presunzione di distribuzione, uniformandosi a (non numerosi ma recenti) stacchi giurisprudenziali promananti dalla Suprema Corte, (Cass.923/2016, e, con ordinamento costante: Cass. 7119/2021; 34282/2019; 27637, 27638, 27639/2019).

Da questo ad immaginare di aver rinvenuto uno strumento di prova adeguato a supportare la difesa nei numerosissimi contenziosi che la ristretta base ci occupa con quotidianità, credo ne corra.

Nel caso che ci occupa (si badi, ad oggi non acquisito a valore di giudicato) diversi sono i profili che hanno contribuito a creare un contesto di ascolto. La circostanza che la società abbia assunto l’obbligazione di pagamento integrale della pretesa a monte; che la compagine societaria abbia operato nel senso di vincolare la riserva con il crisma della indistribuibilità; la dichiarata volontà di effettuare la correzione dei dati di bilancio quale obbligo necessitato ai sensi e per gli effetti dell’art.2423 c.c., in quanto necessaria a giustificare nei riguardi dei terzi la provenienza del debito accertato e non contestato. Argomenti in prevalenza metagiuridici, sebbene suggestivi, in un ambito di personalità sensibili sul punto.

Parimenti, è indubitabile che la notifica di un avviso di accertamento (promanante da PVC) imponga, per regola di corretta tenuta, la esposizione in contabilità del maggior utile accertato e del debito per imposte che ne promana; laddove invece le conseguenze dell’avvenuta impugnazione, ove intrapresa, andrebbero prudenzialmente valutate mediante accensione di un adeguato fondo rischi da contenzioso.

Ad ogni buon conto, pare scorgersi (tra le righe, ma magari è solo un mero auspicio del professionista garantista) anche la consapevolezza che sia necessario, oltrechè opportuno, far rientrare la dinamica di questa tipologia di accertamenti in uno scenario in cui le parti, ognuno secondo il proprio ruolo ed in contraddittorio tra di esse, possano risolvere la controversia non più al comodo riparo della presunzione, bensì “introducendo elementi positivi di dimostrazione” delle contrapposte ragioni probatorie.

Il che, sarebbe cosa buona e giusta.