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Quando la prova di resistenza te la offre la sentenza di CTR che ti ha dato torto.

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I ricorsi in tema di contraddittorio endoprocedimentale sono ormai standardizzati da una giurisprudenza consolidata.

Non capita quindi di imbattersi in particolari novità sul punto, ovvero in situazioni impreviste, sia sotto il profilo della ricognizione della fattispecie sia sotto il profilo della qualificazione giuridica dei comportamenti degli attori in gioco.

La giurisprudenza, tuttavia, offre a volte opportunità anche quando lo scenario difensivo si sia prima facie prospettato di difficile approccio, come in una recente esperienza, pesantemente condizionata dalle fragilità del giudizio di merito.

Quanto ai profili di legittimità, la narrazione scorre con fluidità. Ma quando si passa allo svolgimento delle argomentazioni in tema di prova di resistenza, il discorso sembra arenarsi. Il merito del giudizio è rimasto infatti in penombra: il difensore ha detto di aver scritto note e controdeduzioni al PVC, ma ha omesso di riprodurne il dettaglio. Addirittura il Giudice del secondo grado si astiene dall’affrontare il merito, adducendo la mancata esplicita riproposizione dei motivi in sede di controdeduzione all’appello dell’Ufficio.

Sul punto, segnalo l’utilità e la pertinenza di una recente ordinanza della Suprema Corte, resa dalla Sez. VI^ e segnatamente la n. 16374/2022.

La Corte esamina un ricorso promosso dall’Ufficio che lamentava vizi nella sentenza, ed in particolare il non aver “…la CTR esplicitato le ragioni per le quali l’apporto probatorio della parte contribuente sarebbe da ritenersi significativo e tale da superare la prova di resistenza richiesta per far valere il vizio dell’atto impositivo per mancato avvio del contraddittorio preventivo”.

Sul punto, la Corte smentisce l’Ufficio e così si esprime: “nel caso di specie, la CTR a pag. 3, ultimo capoverso, ha fatto buongoverno di questi principi avendo dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto valido l’apporto probatorio che il contribuente avrebbe potuto offrire ex ante, dimostrato dai fatti, in principalita’ proprio dalla circostanza che un rilevante importo dell’avviso di accertamento e diverse voci di ripresa a tassazione sono state annullate in sede di autotutela, dimostrando la fondatezza di quegli stessi argomenti che avrebbero potuto essere rappresentati in sede endoprocedimentale, secondo quello che sono ratio e telos della norma.”

In buona sostanza, la Corte ci ricorda che l’avvenuto annullamento operato dall’Ufficio in autotutela è sufficiente a dimostrare la fondatezza di quegli stessi argomenti che avrebbero potuto essere rappresentati in sede endoprocedimentale, ove, appunto, il contraddittorio si fosse tenuto.

Il precedente ben si adatta alla sentenza da sottoporre a gravame, nella quale la CTR ci dice che “nel caso di specie l’invocato contraddittorio ha avuto piena attuazione, seppure in assenza di un “invito” da parte dell’amministrazione fiscale, giacchè la società interessata ha presentato articolate e puntuali “osservazioni e controdeduzioni” (depositate in atti) che l’Ufficio ha debitamente esaminato, accogliendole nella parte in cui erano supportate da idonea documentazione giustificativa.

In buona sostanza, la CTR assume che la presentazione delle osservazioni al PVC, e l’eventuale accoglimento implicito di alcuni rilievi, sono essi stessi un contraddittorio sufficiente, “seppur in assenza di invito”.

Pur assumendo, quindi, la sussistenza dell’avvenuta prova delle valide ragioni per l’avvio della specifica procedura preventiva, la CTR ne svaluta la necessità, sostanzialmente ritenendo che il contraddittorio sia un orpello trascurabile.

Ma tale ricostruzione non appare conforme allo spirito della norma (“ratio e telos” dice la Corte). Norma che mira appunto a certificare la necessità ineludibile di un incontro preventivo tra le parti finalizzato a prevenire l’attività accertativa ovvero a ricondurla esclusivamente alle residue ragioni di inconciliabile contrasto.

La prova era lì. Bastava apprezzarla adeguatamente.